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mercoledì 5 agosto 2015

Il meteorologo che non sapeva mentire



Meteoweb.eu pubblica un altro... articolo a firma del meteorologo abruzzese, già "parte offesa" in un processo a carico di chi scrive, orchestrato all'uopo dal suo amico Federico De Massis, in collaborazione con la Procura di Lanciano. L'ironia del Nostro è quanto meno fuori luogo. Angelo Ruggieri, per l'ennesima volta, tenta di smontare la validità delle nostre più recenti acquisizioni, utili a dimostrare che quelle scie, spacciate per "contrails", non sono vapor d'acqua ad alta quota, ma ben altro! Angelo Ruggieri dimentica la falsa mail confezionata [ LINK ] per tentare di confutare le rilevazioni [ LINK ] di Tanker enemy con il Flir 8, nell'agosto dell'anno passato. Dimentica anche che è proprio la N.A.S.A. a descrivere i test sulla temperatura con sensore ad infrarosso. Vedi qui.



Leggiamo...

"Supplies Needed: Non-Contact Infrared (IR) Thermometer. This is an electronic thermometer that uses a heat sensor installed inside a plastic housing to measure the temperature of objects from a distance. Infrared thermometers measure the temperature across an area known as the field of view or look angle, an invisible cone between the instrument and the object or substance whose temperature is being measured. A look angle of 1:1 means that 1 meter away the thermometer “sees” a spot 1 meter across. For best results use an infrared thermometer with a look angle of at least 6:1. This means that 1 meter away the thermometer “sees” a spot 1/6 meter across. Many different kinds of IR thermometers are available from industrial suppliers and online dealers. The least expensive at the time this writing are around $45 (less from some discount sites). A key feature to look for is the look angle, which describes the cone viewed by the IRT. A 6:6 look angle means the instrument sees a 6 foot diameter circle when held 6 feet away from an object. The range of the IRT, especially the minimum temperature, is also important for this project. Gun-style infrared thermometers are easier to use, since you can point the thermometer where you like while watching the temperature display. You can find many infrared thermometers by searching online".

Ruggieri trascura quanto si afferma nello studio della N.A.S.A. Infatti nel testo è spiegato che temperature superiori ai 5° C indicano quote inferiori ai 4.000 metri. Per questo motivo, se le misurazioni forniscono (in questo caso) valori attorno ai 9° C (peraltro perfettamente sovrapponibili ai risultati dei test condotti con il costosissimo FLIR 8), significa che quella copertura non è a 10.000 metri, a differenza di quanto afferma in modo mendace il meteorologo di Lanciano, ma ben al di sotto dei 4.000 metri. Per cui NON è CONDENSA! E la prova ci è fornita dalla N.A.S.A!

"The apparent temperature measured by the infrared thermometer is indicated by the circle, which corresponds to the temperature of the air at an elevation of about 4,000 meters. The temperature below 4,000 meters is warmer than the temperature above 4,000 meters. This explains why the infrared thermometer measures an “average” temperature that demonstrates the decline of temperature with elevation".

Non dimentichiamo poi che l'"esperto" chiamato in causa da Ruggieri è il sodale di Federico De Massis (Task Force Butler), presente in c.c. (su sua espressa richiesta) nei messaggi persecutori ed intimidatori dello smilzo di Pescara. Si tratta di Claudio Longagnani alias Longaclimb alias Claudio Termografia. Sarà pure esperto di termografia, ma è, guarda caso, un negazionista che da anni ci perseguita insieme con gli altri della cricca. Angelo Ruggieri dovrebbe scegliere meglio i suoi collaboratori e ricordare che l'ideologia negazionista e la propaganda non sono scienza. Mai.




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domenica 25 gennaio 2015

La Procura di Lanciano come quella di Imperia?

Nel provvedimento del Tribunale di Lanciano (Abruzzo) a firma del P.M. Dottoressa Rosaria Vecchi, il sottoscritto è avvisato di conclusione indagini in merito ad una supposta diffamazione a danno del meteorologo abruzzese Angelo Ruggieri. Su tale circostanza è bene evidenziare come i commenti contestati sono palesemente vergati da altro soggetto che si spaccia per lo scrivente. Non bisogna dimenticare nemmeno che la parte lesa è in rapporti di amicizia con diversi protagonisti di altri procedimenti imbastiti a carico di Rosario Marcianò. Omettiamo qui di elencarli tutti, poiché sono già noti...



E' necessario anche osservare come il famigerato Federico De Massis (residente a Pescara e fratello di Fabio, avvocato del foro di Pescara), alias Task Force Butler, sia perfettamente a conoscenza e nei dettagli di tale ultimo procedimento, così come degli altri sette, nonché di udienze che si sono tenute presso il Tribunale di Imperia. Udienze ex novo (e non quindi rinvii) delle quali né lo scrivente né il suo legale erano stati messi a conoscenza. Tuttavia De Massis Federico... lui ne era informato! Non dimentichiamo che questo soggetto è stato più volte querelato per diffamazione, calunnia, atti persecutori, minacce, sostituzione di persona, ma nessuna Procura si è mai degnata di perseguirlo e quindi di tutelare i querelanti e cioè Antonio e Rosario Marcianò. Esiste una disparità di trattamento che esige siano ristabiliti principi di equità.



Che cosa recita il provedimento del Tribunale di Lanciano? Si afferma che è stata lesa la dignità del querelante Angelo Ruggieri e che il sottoscritto è rinviato a giudizio per il reato di diffamazione. Poi, appena al di sotto del dattiloscritto si osserva un'interpolazione (non rispondente al vero) aggiunta a posteriori da persona che non si è firmata, per cui il documento è passibile di nullità. Di chi è la nota manoscritta? Per quale motivo non riporta a fianco la firma dell'autore della... "correzione" così come prescrive la legge? Per quale motivo il documento del P.M. Dottoressa Rosaria Vecchi reca una glossa non rispondente al vero? Infatti lo scrivente, nei fatti, non è recidivo e mai ha subito condanne definitive per diffamazione! Per quale motivo il Tribunale di Lanciano nella fattispecie non competente per territorialità [1], redige e registra un porovvedimento ufficiale con postille manoscritte non rispondenti al vero? Chi è il suggeritore? Fatemi indovinare... De Massis Federico? Ne siamo certi.

Come ben si comprende, qualcuno intende fermare Marcianò con le scartoffie, ma non ci riusciranno!



[1] Il Tribunale di Lanciano non è competente per territorialità, in quanto la sede dibattimentale va ricercata nel luogo più vicino a dove sarebbe stato commesso il reato. Competenza territoriale: è l'ultima ripartizione, operante dopo l'individuazione della materia, fra i vari distretti geografici. L'art.8 c.p.p. sancisce le regole per la determinazione del giudice territorialmente competente. Innanzitutto, è competente il giudice del luogo ove è stato consumato il reato. Se a causa del reato è morto qualcuno, però, competente è il giudice dell'avvenuta azione od omissione. Nel caso di reato permanente è competente in ogni caso il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, mentre nel caso di delitto tentato è competente il giudice dell'ultimo atto. L'art.9 soccorre i principi generali dell'8, qualora non sono determinabili i criteri d'individuazione: il giudice competente è innanzitutto quello dell'ultimo luogo noto in cui si è svolta parte dell'azione, e qualora non fosse comunque conoscibile, competente è il giudice della residenza, della dimora oppure del domicilio dell'imputato. Se anche in questo caso fosse impossibile risalire a un criterio, competente è il giudice della sede del PM che per primo ha iscritto la notizia di reato.

[2] - Recidiva - L’articolo 99 c.p. prende in considerazione una delle circostanze legate alla persona del colpevole. La norma prevede la cd. recidiva ovvero il fatto che il reo “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”.
Per la recidiva, il Codice prevede un aumento della pena in quanto tale circostanza evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a delinquere (art. 133 c.p.).
- Reiterata (art. 99 quarto comma c.p.) quando il nuovo reato è commesso da chi è già recidivo. In questi casi, l’Ordinamento prevede l’applicazione di un aumento della pena fino alla metà, se si tratta di recidiva semplice o fino a due terzi, se si tratta di recidiva aggravata specifica o infraquienquennale e da uno a due terzi, se commesso durante o dopo l’esecuzione della pena o nel tempo in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla giustizia.

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